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Cassazione, sentenza 24 maggio 2012, n. 8221, sez. I civile

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Obblighi - - Principio di esclusività delle competenze gestorie degli amministratori - Nel regime anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Vigenza - Conseguenze - Adesione dell'amministratore ad un sindacato di gestione - Rilevanza - Giusta causa di revoca - Configurabilità.


Anche prima della riforma del diritto societario approvata col d.lgs. n. 6 del 2003 - che ha introdotto l'art. 2380-bis cod. civ., secondo il quale la gestione dell'impresa sociale spetta "esclusivamente" agli amministratori - vigeva, nella società per azioni, il principio di esclusività delle competenze gestorie degli amministratori. Ne consegue che, anche qualora la nuova norma sia inapplicabile "ratione temporis", costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore di una società per azioni, agli effetti dell'art. 2383, terzo comma, cod. civ., la sua adesione ad un patto parasociale che rimette le scelte gestorie alla volontà maggioritaria dei relativi contraenti (cosiddetto sindacato di gestione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 2380 bis e 2383, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 1
Massime precedenti Vedi: N. 23557 del 2008, N. 10215 del 2010