Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 15 gennaio 2015, n. 585, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - MANCATO PAGAMENTO - Causa ostativa all'esercizio del diritto di voto - Configurabilità - Costituzione in mora o diffida ad adempiere - Irrilevanza ai fini dell'esercizio del predetto diritto - Ragioni.

Il socio che ometta il pagamento della quota nel termine prescritto non può esercitare il diritto di voto, giusta l'art. 2477 cod. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), malgrado non sia stato destinatario di uno specifico atto di costituzione in mora o di una diffida ad eseguire quel pagamento entro trenta giorni, dovendogli quest'ultima essere indirizzata al solo scopo di dare inizio alla vendita in danno dell'intera quota sottoscritta .

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2466, Cod. Civ. art. 2477, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 1874 del 1995