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Cassazione, sentenza 22 aprile 2013, n. 9662, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - Tempo determinato di lunga durata - Tempo indeterminato - Equiparabilità - Conseguenze in ordine al diritto di recesso.

 

In tema di società a responsabilità limitata, la previsione statutaria di una durata della società per un termine particolarmente lungo (nella specie, l'anno 2100), tale da superare qualsiasi orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo, ne determina l'assimilabilità ad una società a tempo indeterminato; ne consegue che, in base all'art. 2473, comma secondo, cod. civ., compete al socio in ogni momento il diritto di recesso, sussistendo la medesima esigenza di tutelare l'affidamento del socio circa la possibilità di disinvestimento della quota da una società sostanzialmente a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 2437 e 2473