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Cassazione, ordinanza 10 ottobre 2012, n. 17287, sez. VI -1civile

Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Clausola compromissoria in statuto societario - Non adeguata alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 sull'estraneità del soggetto che nomina gli arbitri - Nullità - Conversione da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato comune - Inammissibilità - Fondamento.


La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, non prevede che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società è nulla, non potendosi accettare la tesi del "doppio binario", per cui essa si convertirebbe da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l'art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34