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Cassazione, sentenza 8 marzo 2013, n. 5836, sez. I civile

Società in genere - Differenze da associazioni,associazioni in partecipazione, comunione.


L'eventuale esercizio di un'attività economica da partedi un'associazione non riconosciuta non costituisce di per sé elementosufficiente ad attribuire a tale organismo collettivo la natura giuridica disocietà, ai fini della applicazione delle norme di legge regolanti i rapportitra i soci, ove non sia prevista la divisione dei relativi utili tra gliassociati e quindi l'attività economica si ponga in funzione meramenteaccessoria o strumentale - e comunque non prevalente - rispetto alperseguimento degli scopi dell'associazione, nella specie contribuire alla praticadella educazione fisica e sportiva tra gli associati.
(La Corte ha cassato la decisione dei giudici di appello,atteso che l'esercizio di un'attività economica, come la vendita di tute ebevande, da parte di un'associazione non riconosciuta non costituisce di per séelemento sufficiente ad attribuire a tale organismo collettivo la naturagiuridica di società, nel caso in cui non sia prevista la ripartizione degliutili e che l'attività economica sia finalizzata al perseguimento degli scopiassociativi. A detta della Corte, i giudici del merito avevano erroneamentededotto la divisione degli utili dai rimborsi spese, confondendo il rapportoassociativo con quello di prestazione d'opera, e valorizzando un dato nondecisivo come quello dell'apporto iniziale di denaro, che non costituisceelemento esclusivo della società).