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* Cassazione, ordinanza 24 ottobre 2016, n. 21422, sez. VI – 1 civile

SOCIETÀ - Statuto societario - Clausola compromissoria - Nomina di arbitro - Risoluzione controversia - Condizioni.
L’entrata in vigore dell’art. 34, comma 2, del D.lgs. n. 5/2003, nella parte in cui dispone che il potere di nomina di tutti gli arbitri dev’essere necessariamente conferito ad un terzo estraneo alla società, ha comportato la nullità sopravvenuta delle clausole compromissorie, anche per arbitrato irrituale, contenute negli statuti delle società (ivi comprese quelle di persone) ove le stesse attribuissero il predetto potere in via principale alle parti e solo in caso di disaccordo al presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, e non siano state oggetto di adeguamento entro i termini di cui all’art. 223-bis e 223-duodecies cod. civ.