Rinvio pregiudiziale – Dati personali –
Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati –
Direttiva 95/46/CE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) – Dati soggetti a
pubblicità nel registro delle imprese – Prima direttiva 68/151/CEE – Articolo 3
– Scioglimento della società interessata – Limitazione dell’accesso dei terzi a
tali dati.
L’articolo
6, paragrafo 1, lettera e), l’articolo 12, lettera b), e l’articolo 14, primo
comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati, in combinato disposto con l’articolo 3 della prima direttiva
68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a
mente dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli
interessi dei soci e dei terzi, come modificata dalla direttiva 2003/58/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, devono essere
interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, spetta
agli Stati membri determinare se le persone fisiche di cui all’articolo 2,
paragrafo 1, lettere d) e j), della direttiva da ultimo citata possano chiedere
all’autorità incaricata della tenuta, rispettivamente, del registro centrale,
del registro di commercio o del registro delle imprese di verificare, in base
ad una valutazione da compiersi caso per caso, se sia eccezionalmente
giustificato, per ragioni preminenti e legittime connesse alla loro situazione
particolare, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo
scioglimento della società interessata, limitare l’accesso ai dati personali
che le riguardano, iscritti in detto registro, ai terzi che dimostrino un
interesse specifico alla loro consultazione.