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Cassazione, sentenza 1° giugno 2017, n. 13875, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE - RIMBORSO DELLE AZIONI - Società di capitali - Delibera che ha mutato il "quorum" per le assemblee straordinarie - Facoltà di recesso del socio ex art. 2437 lett. g) del c.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di recesso dalle società di capitali, la delibera assembleare che muti il "quorum" per le assemblee straordinarie, riconducendolo a previsione legale, non giustifica il diritto del socio al recesso ex art. 2437, lett. g ), c.c., perché l’interesse della società alla conservazione del capitale sociale prevale sull’eventuale pregiudizio di fatto subito dal socio, che non vede inciso, né direttamente né indirettamente, il suo diritto di partecipazione agli utili ed il suo diritto di voto a causa del mutamento del "quorum".