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Cassazione, sentenza 12 luglio 2013, n. 17255, sez. I civile

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - QUOTA DI PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTO - Consenso dei soci rappresentanti la maggioranza del capitale - Effetti - Fallimento del socio uscente - Successiva prestazione del consenso degli altri soci - Ammissibilità.

Il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale, richiesto dall'art. 2322 cod. civ. per il trasferimento della quota sociale di una società in accomandita semplice, non incide sul perfezionamento e sulla validità del contratto traslativo ad effetti reali, operando come una "condicio iuris" per l'opponibilità del trasferimento della quota sociale alla società e potendo esso intervenire, con effetti retroattivi anche dopo il fallimento del socio uscente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1376 e 2322 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 20893 del 2008 


SOCIETÀ DI PERSONE – Cessione delle quote.

La cessione della quota sociale si perfeziona, secondo il principio consensualistico, alla data della stipulazione ed è pertanto immediatamente valida ed efficace tra le parti. La disciplina in tema di trasferimento di quote, di cui all'art. 2322 c.c., è opponibile soltanto alla società o ai suoi soci; ne consegue che il consenso del socio accomandatario opera solo quale mera condizione di efficacia del trasferimento della quota del socio accomandante.