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Cassazione, sentenza 8 marzo 2013, n. 5836, sez. I civile

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - RECESSO DEL SOCIO - Atto unilaterale recettizio - Mancata liquidazione della quota - Conservazione dello "status socii" - Esclusione - Conseguenze in tema di diritto agli utili.

Il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio, e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo "status socii" nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2289

Massime precedenti Vedi: N. 20554 del 2009