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Cassazione, sentenza 17 dicembre 2012, n. 23211, sez. I civile

Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Soci accomandatari - Responsabilità per le obbligazioni sociali - Socio occulto di una società in accomandita semplice, regolare od irregolare - Responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali - Presupposti - Compimento di atti di amministrazione di tipo gestorio e non meramente esecutivo - Necessità - Responsabilità illimitata di socio accomandante occulto - Configurabilità - Esclusione.  


La situazione di socio occulto di una società in accomandita semplice - la quale è caratterizzata dall'esistenza di due categorie di soci, che si diversificano a seconda del livello di responsabilità - non è idonea, anche qualora una tale società sia irregolare, a far presumere la qualità di accomandatario, essendo all'uopo necessario accertare, di volta in volta, la posizione in concreto assunta dal socio, il quale, pertanto, assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2320 cod. civ., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione o di trattare o concludere affari in nome della società, dovendosi così escludere una responsabilità illimitata per un socio accomandante occulto di una siffatta società.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147, Cod. Civ. artt. 2267, 2297, 2312, 2313 e 2320
Massime precedenti Conformi: N. 508 del 1991, N. 6725 del 1996
Massime precedenti Vedi: N. 6299 del 2007, N. 4529 del 2008