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Cassazione, sentenza 19 giugno 2013, n. 15395, sez. I civile

OCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - NOMINA E REVOCA - Società in accomandita semplice - Clausola statutaria di continuazione a favore dell'erede del socio accomandatario - Validità - Condizioni - Assenza del "munus" di amministratore - Fondamento.


È valida la clausola "di continuazione", con la quale i soci di una società in accomandita semplice prevedano nell'atto costitutivo, in deroga all'art. 2284 cod. civ., l'automatica trasmissibilità all'erede del socio accomandatario defunto della predetta qualità di socio, purché non sia anche trasmesso il "munus" di amministratore, dal momento che tale funzione - a differenza di quanto previsto dall'art. 2455 cod. civ. per le società in accomandita per azioni - nella società in accomandita semplice non è attribuita di diritto a tutti i soci accomandatari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 2284, 2293, 2315 e 2455
Massime precedenti Conformi: N. 2632 del 1993
Massime precedenti Vedi: N. 24476 del 2011