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Cassazione, ordinanza 23 aprile 2018, n. 9980, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE - Operatività a favore di chiunque vi abbia interesse.

 

 

In mancanza di limitazioni normative, la prescrizione del diritto di accettare l'eredità, ex art. 480    c.c., opera a favore di chiunque vi abbia interesse, anche se estraneo all'eredità: pertanto, il convenuto che sia nel possesso dei beni ereditari può, in virtù di tale sola circostanza e senza che sia necessario che in proprio favore si sia compiuta l'usucapione, opporre la relativa eccezione a qualunque chiamato all'eredità.