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Cassazione, sentenza 10 aprile 2013, n. 8776, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE - Cause di sospensione - Tassatività delle ipotesi previste dall'art. 480 cod. civ. - Sussistenza - Fattispecie in tema di sospensione ex art. 2941, n. 8, cod. civ.

 

La prescrizione del diritto di accettare l'eredità, di cui all'art. 480 cod. civ., rimane sospesa nei soli casi espressamente stabiliti da detta norma, non sussistendo altri fatti impeditivi del suo decorso. (Nella specie, la S.C., alla luce dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile alla prescrizione del diritto di accettazione ereditaria la causa di sospensione di cui all'art. 2941, n. 8, cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 480 e 2941 n. 8

Massime precedenti Conformi: N. 1393 del 1962, N. 11 del 1970