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Cassazione, sentenza 10 settembre 2013, n. 20711, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - ACQUISTO - RINUNZIA - Esercizio da parte del legatario del diritto oggetto del legato - Conseguenze - Preclusione della rinunzia all'acquisto - Fattispecie relativa al legato di usufrutto.



La facoltà di rinunziare al legato, ai sensi dell'art. 649 cod. civ., è preclusa quando il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontà incompatibile con la volontà dismissiva, come nel caso in cui il legatario di usufrutto, godendo del bene e consumandone i frutti, abbia esercitato le facoltà spettanti all'usufruttuario a norma dell'art. 981 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 649 e 981
Massime precedenti Vedi: N. 11288 del 2007