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Cassazione, sentenza 14 dicembre 2011, n. 26836, sez. II civile

Successioni – Legato di alimenti e di sostentamento – Fattispecie – Limiti.


Nell’interpretazione del testamento il giudice deve accertare - secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’articolo 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria – quale sia l’effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente e in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale “mortis causa”.

(Ne consegue che deve essere confermata la sentenza che ha interpretato la formula «sarà sua cura provvedere alle necessità» nel senso che il testatore abbia voluto stabilire un legato di alimenti e non di mantenimento, essendo evidente che il concetto di “necessità” richiama quello di “bisogno”, e che la configurabilità del legato alimentare è appunto subordinata, per l’ “an” e per il “quantum”, salvo diversa volontà del testatore, allo stato di bisogno del legatario, stante il richiamo fatto dall'articolo 660 c.c. all’articolo 438 c.c. con la conseguenza che, in tal caso, il legato ha ad oggetto quanto strettamente necessario alla vita del beneficiario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 438, 660 e 1362.
Massime precedenti: N. 6727 del 1987, N. 4022 del 2007.