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Cassazione, sentenza 19 febbraio 2013, n. 4005, sez. III civile

Obbligazioni - Adempimento dell'obbligazione - Creditore– Azione revocatoria – Debitore – Rinuncia a una facoltà – Insussistenza dimodifiche al patrimonio del debitore – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento.



Non è ammissibile l'azione revocatoria ex art. 2901 cod.civ. - la cui funzione è di conservazione della garanzia del patrimonio deldebitore, attraverso l'inefficacia dell'atto di disposizione rispetto alcreditore, e la conseguente possibilità di questi di soddisfarsi sul patrimoniodel debitore - rispetto ad atti che si sostanziano nella rinunzia ad una facoltà,per effetto della quale non resta modificato, né attivamente né passivamente,il compendio patrimoniale quo ante del debitore, e che, pertanto, anche sedichiarati inefficaci nei confronti del creditore, in esito all'accoglimentodell'azione revocatoria, non consentirebbero il soddisfacimento del creditoree, quindi, il conseguimento dello scopo cui è preordinata l'azione revocatoria,secondo la ratio assegnatale dal legislatore. Nella specie, è inammissibilel'azione revocatoria rispetto all'atto di adesione al legato in sostituzione dilegittima e di rinuncia all'esercizio dell'azione di riduzione per lesione dilegittima, atteso che, sostanziandosi l'atto di disposizione nella rinuncia aduna facoltà, l'eventuale accoglimento dell'azione, con la dichiarazione diinefficacia dello stesso, non consentirebbe al creditore di soddisfare leproprie ragioni, restando i beni nella proprietà dei soggetti individuati dal decuius, sino al positivo esperimento dell'azione di riduzione, chepresuppone la rinuncia al legato.
Riferimenti normativi: Cod.Civ. art. 2901