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Cassazione, sentenza 20 febbraio2013, n. 4274, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Rinunzia all'eredità - Forma - Dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere - Necessità - Scrittura privata autenticata - Inidoneità -Sanzione - Nullità - Fondamento.


Ai sensi dell'art. 519 cod. civ., la rinunzia all'eredità deve essere fatta in forma solenne, con dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere, che non può essere sostituita dalla scrittura privata autenticata ed è a pena di nullità, in quanto l'indicazione dell'art. 519 cod. civ. rientra tra le previsioni legali di forma "ad substantiam",di cui all'art. 1350, n. 13, cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 519 e 1350
Massime precedenti Vedi: N. 21014 del 2011