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Cassazione, sentenza 21 ottobre 2011, n. 21902, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Modi - Tacita - Modi previsti dalla legge - Necessità - Accettazione desumibile da dichiarazione di terzi - Possibilità - Esclusione - Fondamento.


In tema di successioni per causa di morte, la qualità di erede può conseguire esclusivamente all'accettazione espressa, che si configura come un negozio unilaterale non recettizio, o tacita, che si configura come un comportamento concludente del chiamato all'eredità. Ne consegue che tale qualità, per gli effetti che si determinano nella sfera del chiamato, deve necessariamente essere ricondotta alla volontà di quest'ultimo, non potendo scaturire da dichiarazioni di terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 470, 474, 475 e 476.
Massime precedenti Vedi: N. 6890 del 1994, N. 3696 del 2003.