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Cassazione, sentenza 23 febbraio 2012, n. 2743, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Forma dei testamenti - Testamento per atto notarile - Pubblico - Sottoscrizioni - Mancanza - Difficoltà ad apporre la sottoscrizione, poi effettivamente apposta - Obbligo per il notaio di menzionare la difficoltà - Insussistenza - Fondamento.


L'obbligo del notaio di menzionare, prima della lettura del testamento pubblico, ai sensi dell'art. 603, terzo comma, cod. civ. e delle connesse disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la dichiarazione del testatore che si trovi in grave difficoltà di firmare l'atto, sussiste solamente nell'ipotesi che il testatore non sottoscriva il documento e non già anche nel caso in cui, sia pure con grave difficoltà, egli apponga effettivamente la sua firma. Infatti, la formalità della dichiarazione e della menzione costituisce un equipollente della sottoscrizione mancante, mirante ad attestare che l'impedimento dichiarato, e realmente esistente, è l'unica causa per cui non si sottoscrive e ad evitare che la mancanza di firma possa essere intesa come rifiuto di assumere la paternità del contenuto dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 603 e 606, Legge 16/02/1913 num. 89 artt. 51 e 58
Massime precedenti Vedi: N. 9674 del 1996, N. 27824 del 2008