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Cassazione, sentenza 25 maggio 2012, n. 8366, sez. II civile

I) Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Forma dei testamenti - Testamento per atto notarile - Pubblico - Indicazioni - Luogo e data del ricevimento - Testamento pubblico - Ora della sottoscrizione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Annullabilità del testamento - Fondamento - Valutazione dell'incidenza della mancanza del requisito formale sulla volontà del testatore - Esclusione - Fattispecie.

Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Forma dei testamenti - Testamento per atto notarile - Segreto - Formalità - Consegna al notaio e dichiarazione del testatore - Testamento pubblico - Ora della sottoscrizione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Annullabilità del testamento - Fondamento - Valutazione dell'incidenza della mancanza del requisito formale sulla volontà del testatore - Esclusione - Fattispecie.

Il testamento pubblico privo del requisito formale dell'ora della sottoscrizione, espressamente previsto dall'art. 603, terzo comma, cod. civ, è annullabile su istanza di chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 606, secondo comma, cod. civ., non potendosi valutare come irrilevante, ai fini della validità dell'atto, che l'ordinamento configura come negozio solenne, la mancanza di uno o più degli elementi costitutivi prescritti dalla legge, in quanto ritenuta non incidente sull'effettiva volontà del testatore, così sovrapponendo al dato normativo un arbitrario criterio sostanzialistico.
(Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva negato che l'omessa indicazione dell'ora della sottoscrizione di un testamento pubblico ne comportasse l'invalidità, considerando che tale vizio non incideva sulla capacità del testatore, né faceva in alcun modo dubitare della volontà di disposizione patrimoniale espressa da quest'ultimo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 603 com. 3 e art. 606 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 2742 del 1975, N. 6682 del 1988, N. 12124 del 2008


II) Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Ultra ed extra petita - Domanda di accertamento della nullità del testamento - Possibilità per il giudice di pronunciarne l'annullamento - Vizio di ultrapetizione - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Principio di conservazione della volontà del testatore - Irrilevanza.

La domanda giudiziale con cui la parte intenda far accertare la nullità di un testamento pubblico (nella specie, per la mancata indicazione dell'ora della sottoscrizione), al fine di poterne disconoscere gli effetti, si pone, rispetto ad un'ipotetica domanda di annullamento di quel medesimo atto dipendente da un'invalidità meno grave, nei termini di maggiore a minore, sicché il giudice, in luogo della richiesta declaratoria di radicale nullità del testamento, può pronunciarne l'annullamento, ai sensi dell'art, 606, secondo comma, cod. civ., ove quest'ultimo risulti fondato sui medesimi fatti, senza che la sentenza sia censurabile per il vizio di ultrapetizione; né rileva, al riguardo, il principio di conservazione delle ultime volontà del defunto, non ricorrendo, nel caso in esame, una questione di interpretazione del testamento, bensì una questione di qualificazione della domanda di nullità dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 603 com. 3, art. 606 e 1362, Cod. Proc. Civ. art. 112
Massime precedenti Difformi: N. 8285 del 1999
Massime precedenti Vedi: N. 4528 del 1990, N. 15981 del 2007