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Cassazione, sentenza 27 giugno 2013, n. 16252, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA - Legato pecuniario in sostituzione di legittima - Rinuncia - Conseguenze - Richiesta del legittimario della quota di riserva in materia - Ammissibilità - Fondamento.


Il legato in sostituzione di legittima, previsto dall'art. 551 cod. civ., è una disposizione a titolo particolare sottoposta a condizione risolutiva, nel senso che l'eventuale rinuncia determina il venire meno della sostituzione e consente al legittimario di reclamare la quota di riserva spettantegli per legge sui beni ereditari. Ne consegue che il legatario, che abbia rinunciato al legato tacitativo in denaro, può conseguire la quota di legittima in natura, in base alla regola generale dettata dall'art. 718 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 551 e 718
Massime precedenti Vedi: N. 13785 del 2004