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Cassazione, sentenza 29 gennaio 2016, n. 1720, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - PRESTAZIONE IN GENERE - OBBLIGHI DEL LEGATARIO - Legato d'azienda - Successione del legatario nel complesso dei beni (attivi e passivi) - Fondamento - Conseguenze - Obbligo di pagamento dei debiti aziendali - Limiti.

Il legato di azienda ha ad oggetto, salvo diversa volontà del testatore, il complesso unitario dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, comprensivo di tutti i rapporti patrimoniali di debito-credito che ad essa fanno capo, sicché, trovando applicazione le regole successorie, il legatario è tenuto al pagamento dei debiti aziendali, ancorché nei limiti del valore dell'azienda medesima, ex art. 671 c.c.