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Cassazione, sentenza 3 luglio 2013, n. 16635, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - CONDIZIONI - Legittimario totalmente pretermesso - Domanda di simulazione preordinata all'azione di riduzione - Condizione della preventiva accettazione con beneficio d'inventario - Esclusione - Fondamento.

 

Il legittimario totalmente pretermesso (nella specie, in caso di successione "ab intestato", per aver il "de cuius" disposto in vita dell'intero suo patrimonio), il quale proponga domanda di simulazione relativa di una compravendita, preordinata all'eventuale successivo esercizio dell'azione di riduzione, poiché agisce in qualità di terzo, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, di cui all'art. 564, primo comma, cod. civ., acquisendo la qualità di erede, necessaria a tal fine, solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 553, 555, 557 e 564

Massime precedenti Conformi: N. 12496 del 2007

Massime precedenti Vedi: N. 19527 del 2005, N. 13804 del 2006, N. 8215 del 2013