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Cassazione, sentenza 3 settembre 2013, n. 20143, sez. II civile

I) SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - Mancata costituzione del legittimario nel giudizio di divisione - Rinuncia tacita alla riduzione - Configurabilità - Esclusione.


Il legittimario leso può rinunciare all'azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva, anche tacitamente, purché in base ad un comportamento inequivoco e concludente, dovendosi tuttavia escludere che la mancata costituzione nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, promosso da altro coerede, esprima di per sé la volontà della parte convenuta contumace di rinunciare a far valere, in separato giudizio, il suo diritto alla reintegrazione della quota di eredità riservatale per legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 553, 554, 555, 564 e 713, Cod. Proc. Civ. artt. 291 e 784
Massime precedenti Vedi: N. 4230 del 1987, N. 2773 del 1997, N. 1373 del 2009


II) SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - EFFETTI - Pluralità di legittimari - Diritto di ciascuno ad una frazione della quota di riserva - Configurabilità - Conseguenze - Giudicato favorevole conseguito da uno dei legittimari - Effetti - Preclusione alla separata azione degli altri legittimari - Esclusione.


In tema di successione necessaria, il diritto alla reintegrazione della quota, vantato da ciascun legittimario, è autonomo nei confronti dell'analogo diritto degli altri legittimari, spettando a ciascuno di essi solo una frazione della quota di riserva, sicché il giudicato sull'azione di riduzione promossa vittoriosamente da uno dei legittimari - se non può avere l'effetto di operare direttamente la reintegrazione spettante agli altri che abbiano preferito, pur essendo stati evocati nel processo di divisione contemporaneamente promosso, rimanere per questa parte inattivi - non preclude ad altro legittimario di agire separatamente, nell'ordinario termine di prescrizione, con l'azione di reintegrazione della quota di riserva per la parte spettantegli.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 553, 554, 555, 557 e 713
Massime precedenti Vedi: N. 2546 del 1969, N. 5611 del 1978, N. 8529 del 1996, N. 27414 del 2005, N. 27770 del 2011