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Cassazione, sentenza 30 marzo 2012, n. 5152, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Diritto di accettazione - Trasmissione - Chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari di grado successivo rispetto ad altri chiamati - Redazione dell'inventario nel termine di tre mesi - Onere - Sussistenza - Decorrenza - Dalla data di apertura della successione - Fondamento - Conseguenze.


In tema di successioni legittime, il chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari ha l'onere di redigere l'inventario entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, anche se sia di grado successivo rispetto ad altri chiamati, poiché, quando l'eredità si devolve per legge, si realizza una delazione simultanea in favore di tutti i chiamati, indipendentemente dall'ordine di designazione alla successione, come si evince dalle disposizioni di cui all'art. 480, comma terzo, e 479 cod. civ., che, con riferimento al decorso del termine per l'accettazione dell'eredità e alla trasmissione del diritto di accettazione, non distinguono tra i primi chiamati ed i chiamati ulteriori, conseguendone, per tutti, contestualmente, la nascita di facoltà ed oneri e, quindi, l'integrazione dell'ambito applicativo della fattispecie astratta di cui all'art. 485 cod. civ. Né a diversa conclusione può indurre la previsione, nel primo comma di questa disposizione, della notizia della devoluta eredità come fattispecie alternativa all'apertura della successione ai fini della decorrenza del termine per la redazione dell'inventario, in quanto l'espressione "devoluzione" deve intendersi come sinonimo di "delazione", ed il chiamato nella disponibilità dei beni ereditari è a conoscenza sia dell'apertura della successione sia della circostanza che i beni sui quali esercita la signoria di fatto sono proprio quelli caduti in successione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 479, 480, 481 e 485
Massime precedenti Vedi: N. 9286 del 2000, N. 3696 del 2003, N. 4845 del 2003