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Cassazione, sentenza 4 maggio 2012, n. 6772, sez. II civile

Alimenti - Legato di alimenti - Requisiti - Stato di bisogno del legatario - Necessità - Fondamento - Diversa volontà del testatore - Salvezza.


Il legato di alimenti è condizionato, salvo diversa volontà del testatore, allo stato di bisogno del legatario, in quanto l'art. 660 cod. civ. stabilisce che tale legato "comprende le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto", e l'art. 438 cod. civ. rapporta la misura degli alimenti non soltanto alle necessità di vita dell'alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale, ma anche al "bisogno" di quest'ultimo, sicché, se lo stato di bisogno non sussiste, manca lo stesso presupposto per richiedere gli alimenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 438 e 660
Massime precedenti Conformi: N. 6727 del 1987