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Cassazione, sentenza 5 gennaio 2018, n. 168, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - Diritto ad agire per la riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima - Rinunzia - Ammissibilità - Condizioni - Comportamento concludente - Fattispecie.



La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto    a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all’art. 590 c.c. si riferiscono    alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è  preclusa  al  legittimario l’azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa.

(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto che l’immissione del legittimario nel godimento dei beni legatigli costituiva rinuncia tacita all’azione di riduzione, considerato, peraltro, che l’erede pretermesso, salva  l’ipotesi  prevista  dall’art. 551 c.c., non è tenuto a rinunciare al legato per proporre detta azione).