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Cassazione, sentenza 5 luglio 2012, n. 11305, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Petizione di eredità - Effetti - Per il possessore dei beni ereditari (erede apparente) - Vendita di bene ereditario da parte dell'erede apparente - Opponibilità all'erede vero - Condizioni - Priorità della trascrizione dell'accettazione ereditaria dell'erede apparente - Necessità - Fondamento.


La vendita di bene ereditario da parte dell'erede apparente, ai sensi degli artt. 534, terzo comma, e 2652, n. 7, cod. civ., ove manchi l'anteriore trascrizione della sua accettazione ereditaria (pur se accettazione tacita, trascrivibile ex art. 2648, terzo comma, cod. civ.), non è opponibile all'erede vero che abbia trascritto l'accettazione posteriormente alla vendita stessa, né la mera trascrizione dell'atto traslativo del bene ereditario comprova, di per sé, un'accettazione ereditaria opponibile ai terzi o all'erede vero, potendo il bene essere pervenuto all'alienante in virtù di un titolo diverso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 534 com. 3, art. 2648 com. 3 e art. 2652 n. 7
Massime precedenti Conformi: N. 5225 del 1980