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Cassazione, sentenza 9 giugno 2017, n. 14503, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO (NOZIONE, DISTINZIONI) - ACQUISTO - RINUNZIA - Rinunzia a legato di beni immobili - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Atto di citazione espressivo della volontà abdicativa - Idoneità - Fondamento - Trascrizione della domanda - Irrilevanza - Fondamento.
La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 c.c., avendo natura meramente abdicativa può essere dichiarata pure con l'atto di citazione - per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali - il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la sua trascrizione, in quanto volta soltanto a renderlo opponibile ai terzi.