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*Cassazione, sentenza 7 marzo 2016, n. 4482, Sez. VI – 5

Imposta sulle successioni e le donazioni – costituzione vincolo di destinazione - presupposto autonomo - sussiste
La costituzione di un vincolo di destinazione su beni (anche mediante l'istituzione di un trust) rappresenta, di per sé ed anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario, autonomo presupposto impositivo in forza dell'art. 2, comma 47, della legge n. 286 del 2006, che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di segno contrario, ad un onere fiscale parametrato sui criteri di cui all'imposta sulle successioni e donazioni.