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Cassazione, sentenza 28 luglio 2020, n. 16079, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - NULLE - DISPOSIZIONI A FAVOREDI PERSONA INCERTA - Identificazione del beneficiario di una disposizione testamentaria Indicazione nominativa Necessità - Esclusione Ricorso ad indicazioni desumibili dalla scheda testamentaria nonché da elementi estrinseci - Sufficienza - Fondamento.

Ai fini della validità di una disposizione testamentaria, non è necessario che il beneficiario sia  indicato nominativamente, essendo sufficiente che lo stesso sia determinabile in base ad indicazioni desumibili dal contesto complessivo della scheda testamentaria nonché da elementi ad essa estrinseci, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore, dovendosi improntare l'operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto dall'art. 1367 c.c., da ritenersi applicabile anche in materia testamentaria.