Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 6 novembre 2013, n. 24883, sez. VI - 2 civile

- Eredità – Debiti – Creditore – Accettazione eredità – Autorizzazione – Funzione.

 

L'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 c.c. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, restandogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia da lui impugnata.