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Cassazione, sentenza 15 aprile 2010, n. 9081, sez. II civile

Successioni “mortis causa” – Successione testamentaria – Capacità – Di testare – Incapacità - Stato d'incapacità del testatore - Nozione e contenuto - Prova - Onere - Soggetto gravato


L'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 591 e 2697.
Massime precedenti Conformi: n. 15480 del 2001, n. 8079 del 2005, n. 9508 del 2005.