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Cassazione, sentenza 16 maggio 2013, n. 11906, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - ONERE (O MODO) - ADEMPIMENTO - Onere di prestare assistenza ad un terzo - Impossibilità di adempimento per rifiuto del beneficiario - Nullità ex art. 647, terzo comma, cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Applicazione delle norme in tema di risoluzione ed estinzione dell'obbligazione - Necessità.


In tema di successioni "mortis causa", allorché l'adempimento dell'onere apposto ad una disposizione testamentaria, consistente nell'obbligo per l'erede di prestare assistenza e cura ad un terzo vita natural durante, sia reso impossibile dal rifiuto di quest'ultimo di usufruire di tali prestazioni, non è configurabile la nullità della disposizione ai sensi dell'art. 647, terzo comma, cod. civ., il quale attiene esclusivamente alle ipotesi di impossibilità originaria di adempimento dell'onere, trovando, invece, l'impossibilità sopravvenuta la propria disciplina nei principi generali relativi alla risoluzione o all'estinzione dell'obbligazione, con conseguente eventuale liberazione dell'onerato a seguito di costituzione in mora del beneficiario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 647, 648, 1206, 1256, 1453 e 1463
Massime precedenti Vedi: N. 1921 del 1974, N. 4145 del 1976, N. 5124 del 1997, N. 626 del 2003, N. 2569 del 2003