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Cassazione, sentenza 18 aprile 2012, n. 6070, sez. III civile

Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Rinunzia all'eredità - Successiva accettazione tacita - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

La rinunzia all'eredità non fa venir meno la delazione del chiamato, stante il disposto dell'art. 525 cod. civ. e non è, pertanto, ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante (che, nella specie, si era costituito in giudizio, allegando la sua qualità di erede e riportandosi alle difese già svolte dal "de cuius") sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 476 e 525

Massime precedenti Difformi: N. 4846 del 2003, N. 21014 del 2011

Massime precedenti Vedi: N. 1938 del 1977, N. 1403 del 2007, N. 16913 del 2011