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Cassazione, sentenza 19 ottobre 2012, n. 18068, sez. II civile

I) Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Modi - Tacita - Esercizio dell'azione di riduzione - Effetti - Accettazione ereditaria tacita pura e semplice - Sussistenza - Conseguenze - Successiva accettazione beneficiata - Configurabilità - Esclusione.

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Effetti - Esercizio dell'azione di riduzione - Effetti - Accettazione ereditaria tacita pura e semplice - Sussistenza - Conseguenze - Successiva accettazione beneficiata - Configurabilità - Esclusione.

L'esperimento dell'azione di riduzione, implicando accettazione ereditaria tacita, pura e semplice, preclude la successiva accettazione con il beneficio dell'inventario, in quanto l'accettazione beneficiata non è giuridicamente concepibile dopo che l'eredità sia stata già accettata senza beneficio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 476, 484, 553, 554 e 555
Massime precedenti Conformi: N. 2200 del 1971


II) Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Condizioni - Condizione dell'accettazione beneficiata - Limitazione all'azione di riduzione verso non coeredi - Questione di legittimità per violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità, per violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost., della disposizione dell'art. 564, primo comma, cod. civ., che condiziona l'ammissibilità dell'azione di riduzione all'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario solo nel caso in cui tale azione venga esercitata nei confronti di un terzo e non anche quando essa sia rivolta verso un coerede, essendo tale norma giustificata: 1) dall'esigenza di porre il convenuto in grado di conoscere l'entità dell'asse ereditario, esigenza maggiormente avvertita per il terzo, in quanto si presume che il coerede possa accertarsi dell'entità dell'asse con mezzi diversi dall'accettazione del beneficiato; 2) dalla "ratio" di evitare il contrasto logico insanabile tra la responsabilità "ultra vires" dell'erede per il pagamento dei debiti e dei legati, il suo obbligo di rispettare integralmente gli effetti degli atti compiuti dal defunto - quindi, anche delle donazioni - e l'azione di riduzione della liberalità; 3) dalla volontà del legislatore di non sacrificare il terzo a vantaggio dei creditori del defunto, i quali, invero, ai sensi dell'art. 557, terzo comma, cod. civ., non approfittano della riduzione solo se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato l'eredità con il beneficio d'inventario.
Riferimenti normativi: Costituzione artt. 2, 3 e 24, Cod. Civ. artt. 557 e 564
Massime precedenti Vedi: N. 2200 del 1971, N. 19527 del 2005


III) Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Condizioni - Condizione dell'accettazione beneficiata - Mancanza - Rilevabilità d'ufficio - Anche in appello - Fondamento.

Il difetto dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la quale è condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione delle liberalità in favore di persone non chiamate alla successione come eredi, non è oggetto di un'eccezione in senso tecnico, sicché la mancanza di tale condizione, come per tutte le altre condizioni dell'azione, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in grado di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 564, Cod. Proc. Civ. art. 112
Massime precedenti Conformi: N. 1701 del 1968