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Categoria: TRASCRIZIONE

Cassazione, sentenza 2 settembre 2013, n. 20118, sez. II civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") - Vendita in tempi successivi del medesimo immobile a soggetti diversi - Trascrizione del secondo acquisto - Azione risarcitoria e revocatoria del primo acquirente - Condizioni.

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE.

 

Nell'ipotesi in cui un immobile venga venduto in tempi successivi a due diversi acquirenti, dei quali solo il secondo trascriva il proprio acquisto, rendendolo così opponibile al primo, quest'ultimo ha diritto al risarcimento del danno e, per conservare la garanzia relativa al proprio credito, può esercitare l'azione revocatoria della seconda alienazione; tuttavia, poiché la seconda alienazione è anteriore al credito da tutelare (che nasce solo con la trascrizione), ai fini dell'accoglimento della revocatoria non è sufficiente la mera consapevolezza della precedente vendita da parte del secondo acquirente, ma è necessaria la prova della sua partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 2043, 2644 e 2900

Massime precedenti Conformi: N. 1131 del 2000

Massime precedenti Vedi: N. 6962 del 2007