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Categoria: URBANISTICA

Cassazione, sentenza 12 ottobre 2012, n. 17498, sez. II civile

Urbanistica - Licenza di abitabilità - Rilascio del certificato di abitabilità - Valore probatorio ai fini contrattuali - Presunzione relativa di salubrità degli ambienti e di conformità edilizia dell'opera - Fondamento.


Il rilascio del certificato di abitabilità, già nel regime dell'art. 221 del Testo unico delle leggi sanitarie e dell'art. 4 del D.P.R. n. 425 del 1994, ed ora nel regime degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380 del 2001, è condizionato non soltanto alla salubrità degli ambienti, ma anche alla conformità edilizia dell'opera, sicché, attesa la presunzione "iuris tantum" di legittimità degli atti amministrativi, col rilascio del permesso di abitabilità devono intendersi verificate, salvo prova contraria, entrambe le suddette condizioni, senza necessità - per il contraente obbligato a far constare la loro esistenza - di produrre un certificato ulteriore.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221, D.P.R. 22/04/1994 num. 425 art. 4, D.P.R. 06/06/2001 num. 380 artt. 24 e 25, Cod. Civ. artt. 2697, 2727 e 2729
Massime precedenti Vedi: N. 3851 del 2008