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Categoria: URBANISTICA

Cassazione, sentenza 28 marzo 2012, n. 4984, sez. II civile

Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani regolatori comunali - Attuazione dei piani regolatori - Lottizzazione di aree fabbricabili - Divieto - Lottizzazione "negoziale" o "indiziaria" - Nozione - Scorporo di un appezzamento nella previsione della destinazione edificatoria - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a preliminare di vendita del lotto.


Ai fini del divieto ex art. 30 del Testo unico in materia edilizia, la lottizzazione "negoziale" o "indiziaria", cosiddetta per la necessità di ricercare la volontà di eludere le prescrizioni degli strumenti urbanistici, si configura solo quando il negozio sia accompagnato da un'ulteriore attività diretta all'inveramento dello scopo elusivo; non è sufficiente, quindi, lo scorporo di un appezzamento minore da uno maggiore, seppure nella previsione della destinazione edificatoria del lotto, perchè la direzione della volontà verso una condotta potenzialmente lesiva deve essere indagata nelle sue manifestazioni concrete e nel suo carattere univoco.
(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato nullo il preliminare di vendita di un appezzamento scorporato da un terreno di maggiori dimensioni, non risultando elementi sintomatici dell'idoneità della promessa vendita ad incidere sull'assetto urbanistico).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30
Massime precedenti Vedi: N. 4522 del 2008