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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 12 giugno 2015, n. 12191, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - DIVIETO DI ALIENAZIONE - Vincolo di destinazione senza limiti di tempo imposto da d.m. di finanziamento immobiliare ex legge n. 264 del 1949 - Violazione dell'art. 1379 cod. civ. - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Non viola il principio di temporaneità del divieto convenzionale di alienare, sancito dall'art. 1379 cod. civ., il vincolo di destinazione senza limiti di tempo imposto dal d.m. di finanziamento all'acquisto di un immobile ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto il contenuto negoziale è predeterminato dall'interesse pubblico perseguito dalla legge (incentivazione dell'istruzione professionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1379, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 62, Legge 21/12/1978 num. 845 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 6377 del 1992 Rv. 477405