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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 18 novembre 2011, n. 24252, sez. V civile

I) Vendita - Patto di riscatto - Cedibilità del patto - Dopo il pagamento del prezzo - Ammissibilità - Limiti - Fondamento.

La cessione del patto di riscatto, subordinata al consenso del contraente ceduto, è valida anche quando abbia ad oggetto la posizione del venditore che abbia già ricevuto il pagamento del prezzo, in quanto l'effetto del principio consensualistico può lasciare persistere le ulteriori obbligazioni principali (nella specie, la consegna) ed accessorie, nonché i diritti potestativi, quale, appunto, il diritto di riscatto, la cui permanenza rende la sostituzione soggettiva consentita e non irrilevante per l'ordinamento, giustificando il ricorso ad una disciplina diversa da quella dettata dagli artt. 1261 ss. e 1268 ss. cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1261, 1268, 1376, 1406, 1500, 1504 e 1505; D.P.R. 26/04/1986 n. 131 art. 20.
Massime precedenti Vedi: N. 6963 del 1988, N. 1204 del 2010.


II) Vendita - Patto di riscatto - Natura giuridica - Condizione risolutiva potestativa - Configurabilità - Esercizio del riscatto - Atto traslativo inverso - Esclusione - Conseguenze ai fini dell'imposta di registro.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Vendita con patto di riscatto - Clausola di riscatto - Natura giuridica - Condizione risolutiva potestativa - Configurabilità - Esercizio del riscatto - Atto traslativo inverso - Esclusione.

La clausola di riscatto, apposta ad un contratto di vendita, è una condizione risolutiva potestativa, a mezzo della quale il venditore si riserva il diritto di risolvere il contratto entro un tempo determinato, così automaticamente riacquistando la proprietà del bene contro restituzione del prezzo e rimborso delle spese; pertanto, ai fini dell'imposta di registro - che è imposta d'atto - l'atto di esercizio del riscatto non è qualificabile come atto traslativo inverso alla prima vendita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1500, 1504 e 1505; D.P.R. 26/04/1986 n. 131 artt. 1, 20 e 28.
Massime precedenti Vedi: N. 7271 del 1983, N. 10648 del 1994.