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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 30 marzo 2012, n. 5145, sez. II civile

Vendita - Singole specie di vendita - Di eredità - Contratto di vendita di eredità - Estensione dell'oggetto dell'alienazione - Legittimazione attiva all'azione di petizione di eredità - Esclusione - Fondamento.

Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Petizione di eredità - Contratto di vendita di eredità - Estensione dell'oggetto dell'alienazione - Legittimazione attiva all'azione di petizione di eredità - Esclusione - Fondamento.


Nell'oggetto del contratto di vendita di eredità, di cui agli artt. 1542 e segg. cod. civ., non rientra anche l'azione di petizione ereditaria, essendo quest'ultima diretta all'accertamento della qualità di erede, per sua natura intrasmissibile, e configurandosi, invece, la vendita dell'eredità come alienazione di componenti patrimoniali e non di mere qualificazioni giuridiche. Ne consegue che deve escludersi la legittimazione attiva a proporre l'azione di "petitio hereditatis" in capo al compratore dell'eredità, potendo questi, in quanto creditore del venditore per i frutti percepiti, i crediti riscossi ed i beni venduti e, per contro, terzo rispetto al conflitto tra erede e possessore di beni ereditari, proporre azione surrogatoria in caso di inerzia del venditore stesso nell'esercizio della petizione d'eredità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 533, 1542, 1544 e 2900
Massime precedenti Vedi: N. 287 del 1962, N. 628 del 1962, N. 1074 del 1992, N. 1074 del 2009