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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 6 marzo 2020, n. 6459, sez. unite civili

CONTRATTI VENDITA - Immobiliare - Intestazione fiduciaria - Patto fiduciario - Forma scritta ad substantiam - Necessità - Esclusione - Dichiarazione unilaterale dell’intestatario - Impegno scritto al ritrasferimento - Promessa di pagamento - Configurabilità - Sufficienza.
 

Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario. La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.