Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 8 marzo 2013,n. 5845, sez. I civile

I) Azienda – Cessione.

A norma dell'art. 36 della legge n. 392/1978, nella cessione d'azienda l'acquirente succede nel contratto di locazione degli immobili aziendali per effetto della comunicazione data al locatore - nelle forme di legge - dell'avvenuta cessione, a ciò non essendo di ostacolo l'eventuale inadempimento del cedente locatario, che non abbia già dato luogo alla risoluzione del contratto; e l'inadempimento medesimo, laddove abbia comportato la perdita del titolo al possesso dell'immobile per il cessionario, nei rapporti con questo è valutabile come vizio funzionale del contratto di cessione dell'azienda, ma non come vizio della cosa venduta.


II) Vendita - Garanzia per vizi della cosa venduta.

Non essendo l'avviamento un bene compreso nell'azienda, e del quale si possa ipotizzare un vizio nel senso in cui tale nozione è intesa nell'art. 1490 c.c. in tema di vizi della cosa venduta, ma soltanto una qualità immateriale dell'azienda, che può essere dedotta in contratto e dar luogo alla fattispecie d'inadempimento descritta nell'art . 1497 c.c. in tema di mancanza di qualità promesse, la sua mancanza, o il suo valore inferiore alle pattuizioni del contratto non sono oggetto della speciale garanzia per vizi della cosa venduta prevista dalla legge, e non possono essere poste a fondamento di un'azione di riduzione del prezzo.