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Categoria: VENDITA

* Cassazione, ordinanza 23 giugno 2017, n. 14804, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Immobile – Titolo edilizio legittimante - Omessa indicazione o allegazione – Nullità – Sanabilità – Ipotesi tassative – Sussiste.
La nullità prevista dal legislatore in caso di omessa indicazione (o allegazione) nel contratto di compravendita di beni immobili dei titoli edilizi legittimanti il bene compravenduto è una nullità di tipo formale che può essere sanata solo nei modi tipici previsti dal legislatore medesimo, anche perché la sanatoria di un atto nullo è ipotesi del tutto eccezionale nel sistema delle nullità del codice civile e, pertanto, non è possibile alcuna interpretazione analogica o estensiva delle norme che la regolano. L’inammissibilità della produzione documentale della domanda di concessione in sanatoria effettuata nel giudizio di appello deriva dalla sua irrilevanza ai fini della declaratoria di nullità del contratto di compravendita e non dal suo carattere di novità, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c.