Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: VENDITA

* Cassazione, ordinanza 23 giugno 2017, n. 15742, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Preliminare - Scoperta successiva dell'amianto presente sul tetto edificio - Legge n. 257/92 - Risoluzione del contratto - Non sussiste.
Qualora il promissario acquirente scopra solo successivamente che il tetto dell'edificio è realizzato in eternit non può chiedere la risoluzione del preliminare di vendita dell'immobile. La legge n. 257/92 vieta, infatti, la vendita e l'utilizzo di tale materiale ma non prevede la rimozione generale dello stesso nelle costruzioni già esistenti al momento della sua entrata in vigore.