OGGETTO: Consulenza
giuridica - n. 954-52/2015 - Uffici dell'Amministrazione finanziaria -
Direzione Regionale della Toscana
Con la
richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente
l'interpretazione dell’articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Direzione
Regionale istante rappresenta di aver ricevuto richieste di chiarimenti circa
il regime fiscale applicabile ai finanziamenti concessi dalle banche, sulla
base della Convenzione stipulata, in data 20 novembre 2013, tra l’Associazione
Bancaria Italiana (di seguito ABI) e la Cassa depositi e prestiti s.p.a. (di
seguito CDP), ai sensi dell’articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
introdotto dall’articolo 6, comma 1, lett. a), del decreto-legge 31 agosto
2013, n.102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
Si rammenta
che con la citata Convezione, sono state definite le linee guida e le regole
applicative per la messa a disposizione da parte di CDP a favore delle banche
della provvista finanziaria necessaria per l’erogazione di mutui garantiti da
ipoteca su immobili residenziali, da destinare prioritariamente all’acquisto
dell’abitazione principale e ad interventi di ristrutturazione, con priorità
per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un
soggetto disabile e per le famiglie numerose.
L’ultimo
periodo del citato comma 7-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 stabilisce che ai finanziamenti concessi da CDP alle
banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il
regime fiscale stabilito dal comma 24 del medesimo articolo ovvero l’esenzione
dall’imposta di registro, bollo e da ogni altra imposta indiretta.
Si chiede di
conoscere se detto regime di esenzione possa trovare applicazione oltre che per
i finanziamenti concessi da CDP alle banche anche per la successiva erogazione
delle somme ai mutuatari, tramite la stipula di mutui ipotecari.
SOLUZIONE
INTERPRETATIVA PROSPETTATA
A parere
della Direzione istante, la circostanza che la norma in argomento faccia
espresso riferimento al rapporto tra CDP e Banca e non anche al rapporto
intercorrente tra banca e beneficiario porta a ritenere che il regime di
esenzione previsto dal comma 24 dell’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, richiamato dal comma 7-bis del medesimo articolo, trovi
applicazione solo con riferimento al rapporto di finanziamento intercorrente
tra CDP e banche.
La Direzione
rappresenta, tuttavia, che la norma in argomento non è stata interpretata in
maniera univoca da parte degli uffici dell’Agenzia.
La Direzione
istante evidenzia, inoltre, che anche i contribuenti non applicano la
disposizione in argomento in maniera univoca, in quanto, in taluni casi,
procedono alla registrazione degli atti di finanziamento in argomento,
applicando il regime di esenzione previsto dal comma 24 del citato articolo 5
per “gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità … relativi
alle operazioni di raccolta e di impiego … effettuate dalla gestione separata (della
CDP) di cui al comma 8, alla loro esecuzione, ...” mentre, in altri
casi, esercitano nell’atto di finanziamento l’opzione per l’applicazione
dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, di cui agli
articoli 15 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 601.
A parere
della Direzione istante, tuttavia, potrebbe essere sostenuta anche una
interpretazione estensiva del citato comma 7-bis dell’articolo 5 che
ricomprenda nel regime esentativo non solo il rapporto tra CDP e Banca ma anche
il rapporto tra banca e beneficiario, tenuto conto che negli atti di mutuo:
1) si fa
esplicito riferimento alla circostanza per cui la provvista è stata acquisita
dalla Banca presso la CDP;
2) è
prevista la cessione in garanzia a favore della CDP di tutti i crediti nascenti
dal contratto di mutuo stipulato e vantati dalla banca nei confronti dei
mutuatari.
PARERE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il quesito
proposto con la presente istanza di consulenza giuridica riguarda la corretta
disciplina fiscale applicabile, ai fini delle imposte indirette, ai finanziamenti
concessi dalle banche, in applicazione della previsione recata dall’articolo 5,
comma 7-bis, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge
24 novembre 2003, n. 326.
Si rammenta
che il comma 7-bis dell'articolo 5, introdotto dal decreto legge 31
agosto 2013, n. 102, come modificato dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,
prevede che "… la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., ai sensi del comma
7, lett. a), secondo periodo, può altresì fornire alla banche italiane e alle
succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia
e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, provvista attraverso
finanziamenti, …., per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione
principale, …..e ad interventi di ristrutturazioni e accrescimento
dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei
familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie
numerose. A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo
contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e
prestiti S.p.A e l'Associazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione
sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di
interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a
vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi
dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A alle banche da destinare in via esclusiva
alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24."
Si rammenta
che il comma 24 del medesimo articolo 5 stabilisce che “tutti gli atti,
contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità … relativi alle operazioni di
raccolta e di impiego … effettuate dalla gestione separata (della CDP) di
cui al comma 8, alla loro esecuzione, ..., sono esenti dall’imposta di
registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni
altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto…”.
La
previsione recata dal riportato comma 7-bis introduce una particolare
procedura di erogazione di finanziamenti con provvista della CDP, volta a
favorire l’accesso al credito per l’acquisto o per la ristrutturazione dell’abitazione
principale da parte di categorie di soggetti meritevoli di tutela, quali le
giovani coppie, le famiglie numerose o con disabili. Nella disposizione in
argomento viene, infatti, esplicitamente affermato che i minori differenziali
sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del
mutuo a vantaggio dei mutuatari.
Dall’esame
della Convenzione stipulata tra CDP ed ABI il 20 novembre 2013, per definire le
linee guida per l’applicazione della previsione recata dal citato comma 7-
bis dell’articolo 5, si evince, infatti, che “l’utilizzo della provvista
di cui al Plafond deve portare ad un miglioramento delle condizioni finanziarie
offerte ai Beneficiari (mutuatari) rispetto a quelle normalmente
praticate dal relativo Contraente il finanziamento (Banca) ….A tal fine
nei contratti di Finanziamento Beneficiari dovrà essere data informativa ai
beneficiari del vantaggio loro riconosciuto in termini di riduzione del tasso
annuo nominale…” (articolo 6.1).
In ciascun
contratto di mutuo stipulato con il beneficiario verrà specificato “che
l’operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione
da CDP …fermo restando che ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento
Beneficiario sarà subordinata al ricevimento da parte del contraente il
finanziamento (banca) della provvista corrispondente da parte di CDP”
(articolo 6.4).
Il contratto
di mutuo stipulato dalla banca con il beneficiario, a seguito della messa a
disposizione della provvista da parte di CDP, si pone, dunque, quale atto
esecutivo rispetto al contratto di finanziamento stipulato tra CDP e la banca;
l’erogazione della provvista da parte di CDP costituisce, infatti, presupposto
necessario ed indispensabile per la successiva erogazione delle somme al
beneficiario.
Nelle
operazioni di finanziamento in argomento la banca svolge, dunque, una funzione
strumentale volta a consentire che la provvista messa a disposizione da CDP per
agevolare l’accesso al credito da parte dei soggetti individuati dalla norma
venga effettivamente destinata a tale finalità.
Tale
circostanza emerge, altresì, dalla lettura della disposizione convenzionale
(articolo 6.12) secondo cui, i crediti nascenti dal contratto di mutuo con il
beneficiario finale sono “oggetto di cessione in garanzia (insieme alle
garanzie che li assistono ex articolo 1263 del codice civile) da parte del
contraente il finanziamento e/o della Banca cedente a favore di CDP in forza
del contratto di cessione dei crediti….a garanzia degli obblighi” derivanti
dal contratto di finanziamento.
Proprio in
considerazione della stretta correlazione che sussiste tra il contratto di
finanziamento stipulato tra CDP e la banca ed il contratto di mutuo stipulato
tra la banca ed il beneficiario finale, deve ritenersi che la previsione di
esenzione di cui all’articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 2003
debba trovare applicazione in relazione al complessivo rapporto di
finanziamento contemplato dalla previsione recata dal citato comma 7-bis dell’articolo
5, e, dunque, sia con riferimento al finanziamento intercorrente tra CDP e
banche, che con riferimento al contratto stipulato tra la banca ed il
beneficiario finale, sulla base della citata Convenzione.
L’interpretazione
fornita appare coerente con i principi già affermati dall’amministrazione
finanziaria, tra l’altro, con le risoluzioni 16 novembre 1983, n. 240621 e 4
aprile 1980, n. 251100.
In
particolare, con la risoluzione n. 240621 del 16 novembre 1983, è stato
chiarito, con riferimento alle agevolazioni spettanti per i contratti di
finanziamento stipulati con fondi della Banca Europea per gli investimenti
(BEI), che il regime di esenzione previsto per il contratto di finanziamento
stipulato tra la BEI e l’Istituto di credito intermediario trova applicazione
anche in relazione al rapporto di finanziamento tra l’intermediario ed il
beneficiario finale del prestito BEI, proprio in considerazione dello stretto
collegamento che sussiste tra il contratto principale di finanziamento,
stipulato tra la BEI e la banca intermediaria e quello posto tra quest’ultima e
il beneficiario finale del prestito.
***
Le Direzioni
regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con
la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.