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Categoria: Decreto Legge

D.L. 30 dicembre 2013, n. 151


Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.


Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2013, n. 304.

(aggiornato sul sito del Notaio Paolo Castellini il 23 gennaio 2014)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che l'eterogeneità delle disposizioni introdotte nell'iter di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, non ha consentito, alla luce della giurisprudenza costituzionale, di portare a definizione il procedimento legislativo;

Ritenuto che sussistono nuove ed aggravate ragioni di indifferibilità, rispetto alla originaria deliberazione di alcune disposizioni;

Ritenuto di dover adottare misure finanziarie necessarie ed urgenti, con particolare riferimento a quelle rivolte a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1 Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147

In vigore dal 31 dicembre 2013

1.  L'applicazione dei commi 33 e 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rinviata al 1° luglio 2014.

2.  All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2. è soppresso l'ultimo periodo;

b)  al comma 434, primo periodo, sopprimere le parole: "dell'andamento della spesa primaria corrente e";

c)  al comma 514, capoverso Art. 10, dopo le parole: "ferma restando la copertura" sono inserite le seguenti: "a carico del bilancio regionale";

d)  al comma 573, le parole: "trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico," sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole: "in pendenza del termine di trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "in pendenza del termine di novanta giorni";

e)  al comma 680, dopo le parole: "Alla stessa data del 24 gennaio 2014,", sono inserite le seguenti: "fermo restando l'accertamento delle relative somme nel 2013,".

 

Art. 2  Disposizioni in materia di immobili pubblici

In vigore dal 31 dicembre 2013

1.  All'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2014" e le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti "180 giorni".

2.  All'articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere le seguenti parole: "comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al".

3.  All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppresse le parole: «, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni».

4.  All'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

b)  al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

5.  Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 6.

6.  Al fine di agevolare le operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato effettuate ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche attraverso il concorso agli eventuali oneri di urbanizzazione connessi a tali operazioni, è autorizzata la spesa a favore dell'Agenzia del demanio di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3  Misure in materia di infrastrutture e trasporti

In vigore dal 31 dicembre 2013

1.  All'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.»;

b)  il comma 6-quater è sostituito dal seguente:

«6-quater. Per la celere realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall'articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.»;

c)  dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la continuità aziendale, il Commissario può richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al comma 9, nonché di quelle previste dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso.».

2.  All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014».

3.  All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

«9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.»;

b)  al comma 9-ter, le parole: «da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione stessa»;

c)  al comma 9-quater le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla regione Campania»;

d)  al comma 9-sexies le parole: «alle regioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione Campania»;

e)  al comma 9-septies, le parole: «di cui al comma 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

4.  Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione, il Ministero dell'economia e delle finanze può trasferire in via di anticipazione alla stessa Società le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio.

5.  Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016 da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

6.  Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.

7.  Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, così come previsto dall'Accordo tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta dell'11 novembre 2010, lo Stato concorre per il servizio reso nel triennio 2011-2013 attraverso il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. dell'importo di 23 milioni di euro nell'anno 2013. Per i servizi dell'anno 2014 e seguenti la regione Valle d'Aosta può stipulare apposita convenzione con Trenitalia S.p.A. per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale. Gli oneri sostenuti dalla regione Valle d'Aosta negli anni 2014 e successivi sono esclusi dal patto di stabilità interno nel limite di 23 milioni di euro annui.

8.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede con riduzione per il medesimo anno:

a)  quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b)  quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280 nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti



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