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D. Lgs. 1-9-1993 N. 385 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385   (1).

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. (2) (3)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

(2)  A norma dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319, le disposizioni dettate dal presente provvedimento vanno intese nel senso che i compiti da esse attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi sono svolti a titolo principale e diretto, a decorrere dal 1° ottobre 1998.

(3) Vedi, anche, l'allegato 1 al Provvedimento 12 maggio 2009.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1993;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1  Definizioni

1.  Nel presente decreto legislativo l'espressione:

a)  "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; (4)

a-bis)  “autorità di risoluzione” indica la Banca d'Italia nonché un'autorità non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione; (26)

b)  "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;

c)  "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

d)  "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d-bis)  "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione; (5)

e)  “IVASS” indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; (21)

[f)  "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi; (22)]

g)  "Stato comunitario" indica lo Stato membro della Comunità Europea;

g-bis)  "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata autorizzata all'esercizio dell'attività; (6)

g-ter)  "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi; (6)

h)  “Stato terzo” indica lo Stato non membro dell'Unione europea; (27)

h-bis)  "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1)  "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

2)  "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

3)  "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

4)  "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5)  "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

6)  "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010(19)

i)  "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

l)  "autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari; (7)

[m)  "Ministero dell'economia e delle finanze" indica il Ministero dell'economia e delle finanze. (8) (23)]

2.  Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a)  "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;

b)  "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;

c)  "banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato terzo; (28)

d)  "banche autorizzate in Italia": le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;

e)  "succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca;

f)  "attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di:

1)  raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;

2)  operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");

3)  leasing finanziario;

4)  prestazione di servizi di pagamento come definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11(17)

5)  emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest’attività non rientra nel punto 4; (14)

6)  rilascio di garanzie e di impegni di firma;

7)  operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

-  strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

-  cambi;

-  strumenti finanziari a termine e opzioni;

-  contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;

-  valori mobiliari;

8)  partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;

9)  consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;

10)  servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";

11)  gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;

12)  custodia e amministrazione di valori mobiliari;

13)  servizi di informazione commerciale;

14)  locazione di cassette di sicurezza;

15)  altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;

g)  "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106.

h)  "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:

1)  controlla la banca;

2)  è controllato dalla banca;

3)  è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;

4)  partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

5)  è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; (9)

h-bis)  "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; (10)

h-bis.1)  “istituti di moneta elettronica comunitari”: gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia; (24)

h-ter)  ''moneta elettronica'': il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:

1)  il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

2)  il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11(18)

h-quater)  “partecipazioni”: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile; (11)

[h-quinquies)  “partecipazioni rilevanti”: le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società; (20) (16)]

h-sexies)  “istituti di pagamento”: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n. 4); (15)

h-septies)  “istituti di pagamento comunitari”: gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall’Italia; (15)

h-octies)  “succursale di un istituto di pagamento”: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell’istituto di pagamento (15);

h-novies)  “personale”: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato (25).

3.  La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. (12)

3-bis.   Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti. (13)

3-ter.   Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti. (13)

(4)  Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(5)  Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(6)  Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197, a decorrere dal 6 agosto 2004.

(7)  Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(8)  Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333 e, successivamente, modificata dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(9)  Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(10)  Lettera aggiunta dall'art. 55, comma 1, lett. a), L. 1° marzo 2002, n. 39.

(11)  Lettera aggiunta dall'art. 9.1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(12)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 5, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(13)  Comma aggiunto dall'art. 9.1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(14) Numero così sostituito dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010.

(15) Lettera inserita dall'art. 35, comma 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010.

(16) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(17) Numero così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

(18) Lettera aggiunta dall'art. 55, comma 1, lett. a), L. 1° marzo 2002, n. 39 e, successivamente, così sostituita dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

(19) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

(20) Lettera aggiunta dall'art. 9.1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(21) Lettera così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(22) Lettera soppressa dall’ art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(23) Lettera soppressa dall’ art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(24) Lettera inserita dall’ art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(25) Lettera aggiunta dall’ art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(26) Lettera inserita dall’ art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per l’applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato art. 3, D.Lgs. n. 181/2015.

(27) Lettera così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per l’applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato art. 3, D.Lgs. n. 181/2015.

(28) Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per l’applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato art. 3, D.Lgs. n. 181/2015.

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